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LUNEDÌ 29 APRILE 2024
Notizie flash
Rubrica Il Bilancio di previsione
 Notizie flash - Il Bilancio di previsione  
L'emergenza non richiede la segnalazione dello squilibrio del responsabile finanziario

Le misure finalizzate a rimediare all'eventuale squilibrio finanziario derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19 dovrebbero essere definite, il prima possibile, da tutti i soggetti individuati dall'articolo 153, comma 6, del Tuel, senza attendere la segnalazione dello squilibrio da parte del responsabile finanziario.
 

L'articolo 153, comma 6, del Tuel pone in capo al responsabile finanziario l'onere di segnalare il costituirsi di situazioni gestionali, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. Tale previsione è stata senza dubbio introdotta per far fronte a situazioni specifiche che riguardano il singolo ente; tuttavia, nel corso dell'attuale emergenza sanitaria Covid-19, lo scenario che potrebbe determinare lo squilibrio è generalizzato e non deriva da comportamenti difformi dai principi contabili o da fatti gestionali del singolo ente. Conseguentemente, appare più opportuno che tutti i soggetti individuati dall'articolo 153, comma 6, del Tuel cooperino per definire le misure finalizzate a rimediare all'eventuale squilibrio finanziario, senza attendere la segnalazione dello squilibrio da parte del responsabile finanziario. Pertanto, fisiologicamente, la competenza si sposta dal responsabile finanziario all'organo esecutivo, il quale dovrà tempestivamente coordinare le attività e intervenire per:

a) individuare il possibile deficit di bilancio, di competenza e di cassa, con il supporto del servizio finanziario e tenendo conto degli aggiornamenti normativi;

b) introdurre misure idonee a garantire la tutela della salute dei cittadini;

c) individuare le spese ritenute assolutamente indispensabili per la comunità amministrata, evitando la gestione provvisoria e la sospensione del rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria;

d) attivare tutte le leve di entrata possibili, con riflessi sia sulla competenza che sulla cassa;

e) informare l'organo consiliare e l'organo di revisione sulla situazione e sulle misure in corso di adozione;

f) proporre, in caso di necessità, all'organo consiliare l'aggiornamento della programmazione di breve e medio periodo, al fine di adeguarla ai nuovi scenari di riferimento, non appena saranno noti.

Tra una situazione di grave squilibrio di bilancio e le funzioni ed i servizi eserciate ed erogati dall'amministrazione si crea un nesso molto forte.

Il ristretto margine di scelta riservato alla dirigenza, in presenza di risorse pubbliche al momento finalizzate solo al risparmio, infatti, non consente di coniugare il sistema di "indicatori di risultato" con il sistema di indicatori diretti alla misurazione della performance, organizzativa ed individuale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Considerando, inoltre, che i livelli essenziali delle prestazioni, pur essendo prescritti da leggi costituzionali, non sono stati ancora ben definiti, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'utilizzo di forti margini di discrezionalità da parte delle amministrazioni locali nell'individuazione delle attività essenziali da mantenute in quanto obbligatorie, nonostante si paventi lo squilibrio finanziario.

Nel contesto di emergenza nazionale, la segnalazione secondo l'articolo 153, comma 6, del Tuel dovrebbe essere posta in capo all'organo esecutivo; trattandosi di una materia affidata alla disciplina del Regolamento di contabilità, sarebbe opportuno, in futuro, introdurre nello stesso clausole dirette a specificare gli obblighi in capo al responsabile finanziario e agli altri organi, soprattutto in presenza di emergenze nazionali o comunque di situazioni non dipendenti dalla mera gestione dell'ente.

 
Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 23/04/2020
Autori: Daniela Ghiandoni    Elena Masini
 
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